La scissione si realizza con il trasferimento da parte di una società (scissa) dell’intero (o di una parte del) suo patrimonio a più (o ad una) società beneficiarie, preesistenti e/o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro quote o azioni ai soci della società scissa.
I caratteri strutturali dell’istituto, sono così individuabili:
a) trasferimento del patrimonio (totale o parziale) della società scissa alle (alla) società beneficiarie(a), con conseguente frazionamento del patrimonio stesso;
b) ingresso dei soci della società scissa, nelle(a) compagini(e) sociali delle(a) società beneficiarie(a).
In capo ai singoli soci della società scissa, avviene la sostituzione delle azioni o quote di quest’ultima, con azioni o quote delle(a) società beneficiarie(a).
La scissione di società può avvenire nelle seguenti forme:
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scissione totale: quando la società scissa trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società beneficiarie, con assegnazione delle quote od azioni di queste ultime, ai soci della prima, che si estingue;
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scissione parziale: quando la società scissa trasferisce solo una parte del suo patrimonio ad una (o più) società beneficiarie(a), con assegnazione delle quote od azioni di queste(a) ultime(a) ai soci della prima che continua a rimanere in vita con il restante patrimonio non trasferito.

